Il bonifico parlante è un bonifico SEPA in cui, oltre ai dati standard, si inseriscono espressamente alcuni elementi fiscali (causale normativa, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA/C.F. del fornitore, estremi della fattura). È obbligatorio per fruire di molte detrazioni edilizie (bonus ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, sismabonus, superbonus nelle forme e percentuali via via vigenti) e, per i lavori su parti comuni, anche per i versamenti al condominio. La banca, quando riconosce il bonifico come “parlante”, applica la ritenuta dell’8% al fornitore (art. 25, D.L. 78/2010), elemento sostanziale del meccanismo. Un errore nella causale o nell’intestazione può quindi mettere a rischio il diritto alla detrazione o rendere necessario rifare il pagamento. La buona notizia è che molti errori si possono correggere senza perdere il beneficio, se si interviene con metodo. Questa guida ti spiega come individuare il tipo di errore, quali sono le correzioni possibili con banca e fornitore, come documentare correttamente la sanatoria e quando, invece, conviene rifare il bonifico.
Capire che errore hai fatto
La prima cosa è classificare l’errore, perché non tutti hanno lo stesso peso.
Se hai sbagliato IBAN o beneficiario, sei nell’ambito di un errore “bancario” generico: la priorità è bloccare o farti restituire i fondi, indipendentemente dal carattere “parlante”. Se hai indicato correttamente IBAN e beneficiario ma la causale fiscale è incompleta o sbagliata (es. manca il riferimento alla norma, hai invertito o omesso il tuo codice fiscale oppure la P.IVA/C.F. del fornitore, hai dimenticato il numero della fattura), parliamo di errore formale sanabile nella maggior parte dei casi. Se il problema è che non hai usato l’apposita funzione di bonifico parlante e quindi la banca non ha applicato la ritenuta all’impresa, l’errore è sostanziale e richiede un percorso diverso.
Fai un check-list rapido su: data e ora dell’ordine, IBAN e intestatario del beneficiario, causale inserita, importo, canale usato (funzione “parlante” o bonifico ordinario), ricevuta con identificativo TRN/CRO.
Tempistiche: quando si può annullare e quando no
Un SEPA ordinario è revocabile fino al cut-off della banca (l’ordine è “in lavorazione”). Di norma, se ti accorgi dell’errore immediatamente, puoi chiedere in filiale o via assistenza una revoca o modifica dell’ordine. Dopo il cut-off o una volta eseguito, la banca può tentare un recall (richiesta di restituzione), ma serve il consenso del beneficiario e non è garantito. Un bonifico istantaneo è, per definizione, irrevocabile: l’unica via è la restituzione volontaria del beneficiario.
Per questo, se hai sbagliato destinatario o importo, agisci subito con la banca. Se l’errore è solo nella causale fiscale, non serve bloccare il flusso: si lavora con la documentazione a valle.
Errori formali nella causale: quando si sanano senza rifare il bonifico
L’Agenzia delle Entrate ha precisato più volte (tra le altre, circ. 43/E 2016, circ. 19/E 2020) che errori di compilazione del bonifico parlante non precludono la detrazione quando:
- le condizioni sostanziali sono rispettate (intervento agevolabile, fattura intestata correttamente al contribuente, pagamento tracciabile);
- il pagamento è univocamente riconducibile all’intervento (c’è corrispondenza tra fattura e bonifico);
- è possibile integrare le informazioni mancanti con idonea documentazione.
In pratica, se hai omesso o sbagliato il riferimento normativo, il tuo codice fiscale o la P.IVA/C.F. del fornitore in causale, puoi:
- Conservare copia di bonifico e fattura.
- Farti rilasciare dal fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) in cui attesta:
- di aver ricevuto il pagamento in data x per fattura n./data;
- i dati corretti (tuo CF, sua P.IVA/C.F., riferimento all’intervento e alla norma agevolativa applicabile, es. “art. 16-bis TUIR – detrazione 50%” oppure “art. 14 D.L. 63/2013 – ecobonus 65%”);
- che il pagamento è stato regolarmente registrato e che, se la banca ha applicato la ritenuta, questa è stata subita;
- in caso di lavori su parti comuni, i dati del condominio (CF) e dell’amministratore o del condòmino delegato che ha effettuato il pagamento.
- Allegare tale dichiarazione alla documentazione di spesa ai fini della detrazione.
Molti istituti non modificano la causale di un bonifico già eseguito, ma possono rilasciare un’attestazione dei dati trasmessi (es. nome ordinante, beneficiario, TRN, causale digitata). L’integrazione documentale “sana” la parte fiscale, senza toccare il movimento.
Errore sostanziale: bonifico ordinario al posto del parlante
Se hai pagato con mezzo non idoneo (bonifico ordinario senza modulo “parlante” o, peggio, con contanti/assegno) e quindi la banca non ha applicato la ritenuta dell’8%, la strada maestra indicata dall’Agenzia è rifare il pagamento con bonifico parlante e farti restituire il primo.
Lo schema operativo è questo:
- Contatta il fornitore, spiega l’errore e concorda:
- restituzione dell’importo ricevuto (bonifico di storno) o emissione di nota di credito sulla fattura sbagliata e nuova fattura da saldare con parlante;
- nuova fattura o riemissione della stessa con riferimento al nuovo pagamento.
- Esegui il bonifico parlante corretto, inserendo:
- causale con riferimento normativo (es. “Bonifico parlante per lavori agevolati – detraz. art. 16-bis TUIR – fatt. n. … del …”);
- tuo codice fiscale (o del condominio se parti comuni);
- P.IVA/C.F. del fornitore.
- Conserva tutta la filiera: ricevuta del primo pagamento, storno del fornitore, nuova fattura, ricevuta del bonifico parlante.
La circ. 43/E 2016 ha ammesso espressamente questa “ripetizione del pagamento” come modalità per recuperare la detrazione quando ci si è accorti dell’errore a posteriori. Non è sufficiente, invece, una semplice dichiarazione del fornitore in assenza della ritenuta: la ritenuta si applica solo su bonifico parlante.
Se il primo pagamento era con carta (caso frequente per bonus mobili), ricorda che per elettrodomestici/arredi non è richiesto il bonifico parlante; sono validi pagamenti con carte e bonifici ordinari. L’errore qui non esiste: non serve rifare nulla.
Errori su lavori condominiali
Per lavori su parti comuni la causale deve riportare il codice fiscale del condominio, quello dell’amministratore (o del condòmino che paga) e il riferimento alla norma agevolativa. Se manca qualcuno di questi elementi ma fattura e bonifico sono riconducibili al condominio, vale quanto detto sugli errori formali: l’amministratore può rilasciare dichiarazione sostitutiva con i dati corretti, da allegare alle certificazioni rilasciate ai condòmini per la detrazione. Se, invece, il pagamento è stato fatto con mezzo non idoneo, si percorre la via della restituzione e ripetizione con bonifico parlante.
Modelli di comunicazione: banca e fornitore
Per velocizzare le correzioni è utile scrivere in modo chiaro. Un esempio di richiesta al fornitore:
“Oggetto: correzione bonifico per detrazione edilizia – fattura n. … del …
Gentile [fornitore], il [data] ho disposto il pagamento della fattura n. … per l’intervento [descrizione] sull’immobile di [indirizzo]. Per errore ho utilizzato un bonifico ordinario privo di causale “parlante”, con conseguente mancata applicazione della ritenuta. Al fine di poter fruire della detrazione, Le chiedo di voler restituire l’importo ricevuto (IBAN …) oppure di emettere nota di credito e riemettere fattura con pari importo, così da consentirmi il pagamento con bonifico parlante. In alternativa, se l’errore è esclusivamente formale (es. causale incompleta), Le chiedo cortese dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante incasso, dati corretti (mio CF …, Sua P.IVA/C.F. …), riferimento normativo e collegamento alla fattura. Allego ricevuta del bonifico.
Cordiali saluti.”
Una dichiarazione sostitutiva del fornitore da chiedere in caso di errore formale può recitare:
“Il sottoscritto …, in qualità di legale rappresentante di … (P.IVA/C.F. …), dichiara che in data … ha incassato da … (C.F. …) il pagamento di € … relativo alla fattura n. … del … per lavori agevolabili ai sensi di … (art. 16-bis TUIR/ecobonus/sismabonus). La presente integra i dati mancanti/errati nella causale del bonifico e attesta l’univoca riconducibilità del pagamento all’intervento agevolato.”
Alla banca puoi scrivere soltanto se l’ordine è ancora revocabile:
“Oggetto: richiesta revoca/modifica bonifico SEPA TRN …
Buongiorno, in data … ho disposto un bonifico SEPA con TRN … verso IBAN …. Chiedo la revoca/modifica dell’ordine perché la causale inserita è errata. Potete confermare se l’ordine è ancora revocabile? In difetto, vi chiedo l’avvio della procedura di recall informando che il beneficiario è già stato contattato.”
Documentazione da conservare
Ai fini della detrazione, conserva in originale o in copia:
- fatture/ricevute fiscali intestate a te (o al condominio);
- ricevute dei bonifici parlanti (e, se ripetuto, del bonifico errato e del rimborso);
- dichiarazioni sostitutive del fornitore per integrazione dati;
- eventuale nota di credito e nuova fattura;
- per lavori condominiali, certificazione dell’amministratore con le quote millesimali e i pagamenti effettuati;
- eventuali comunicazioni all’ENEA (per ecobonus) o pratiche edilizie richieste dalla normativa.
Questa filiera dimostra sia la tracciabilità sia l’univoca riconducibilità del pagamento all’intervento, rispondendo alle richieste dell’Agenzia in caso di controllo.
Domande frequenti
Ho scritto “bonus ristrutturazione 36%” invece del 50%: perdo la detrazione? No: il riferimento alla norma (art. 16-bis TUIR) e l’“intenzione” di fruire della detrazione sono chiaramente desumibili; integra con dichiarazione del fornitore e conserva fattura e bonifico.
Ho dimenticato di inserire il mio codice fiscale in causale. Errore formale sanabile con dichiarazione; la fattura riporta il tuo CF, e questo è il dato sostanziale.
La banca non ha applicato la ritenuta perché ho usato bonifico ordinario. È un errore sostanziale: concorda restituzione e ripeti il pagamento con bonifico parlante; in alternativa, alcune banche consentono bonifico parlante verso la stessa fattura con storno successivo da parte del fornitore. La sola dichiarazione del fornitore non sostituisce la ritenuta.
Ho usato un bonifico istantaneo: va bene? Sì, se la banca prevede la modalità “parlante” anche per l’istantaneo e applica la ritenuta; in caso contrario, è come un bonifico ordinario non idoneo.
Per il bonus mobili serve il bonifico parlante? No: per mobili ed elettrodomestici basta un pagamento tracciabile (carta, bancomat, bonifico ordinario). Il bonifico parlantea è richiesto per i lavori che danno diritto al bonus mobili.
Ho pagato con carta per errore. Per i lavori edilizi non basta; segui la procedura di restituzione e ripetizione con bonifico parlante come da circ. 43/E 2016.
Come prevenire futuri errori
Prima di confermare, compila il bonifico direttamente dalla funzione “parlante” offerta dalla tua banca (spesso propone una causale precompilata). Tieni a portata un modello di causale con i dati costanti (norma, tuo CF, P.IVA fornitore) e inserisci solo fattura e data. Se hai più fatture per lo stesso intervento, esegui un bonifico per ciascuna fattura, indicando gli estremi corretti. Per lavori condominiali, coordinati con l’amministratore: spesso fornisce IBAN dedicato e testo causale standard. Infine, se il pagamento è urgente e temi di sbagliare, valuta un bonifico istantaneo parlante solo se la tua banca gestisce correttamente la ritenuta anche su SCT Inst; in difetto, meglio un SEPA ordinario disposto la mattina.