La delega è un foglio attraverso il quale una persona può dare il compito ad un’altra di fare le proprie veci. In questo caso, un condomino chiede ad un altro di partecipare al suo posto ad un’assemblea condominiale, dato che il primo è impossibilitato a farlo.
La prima cosa che devi fare per delegare un altro condomino ad fare le proprie veci ad un’assemblea condominiale è prendere il foglio di convocazione che ti ha dato l’incaricato dell’amministratore condominiale e staccare la parte inferiore, che serve proprio per l’eventuale delega e leggilo molto bene.
Naturalmente dovrai essere certo che quella sera non puoi proprio andare all’assemblea e poi contattare un condomino per chiedergli se è disponibile a fare le tue veci, dopo puoi compilare per bene con i tuoi dati la delega. A questo punto, puoi apporre la data, la tua firma e consegnare la delega al condomino. In alternativa è possibile scaricare quello modello dal sito Modellodelega.com e compilarlo con i dati indicati in precedenza. La delega a partecipare all’assemblea di condominio deve infatti essere scritta. Lo dice chiaramente ed espressamente l’art. 67, primo comma, disp. att. c.c. Ciò vuol dire non esisterà alcuna delega in assenza della “famosa striscia di carta” presente in calce all’avviso di convocazione e controfirmata dal delegante e che quindi il presidente non potrà considerare la presenza del delegante.
Puoi lasciargliela nella cassetta della posta oppure consegnargliela direttamente in mano, dopo, quando l’assemblea si è tenuta, chiedergli cosa si è poi deciso e cogliere l’occasione per ringraziarlo.
L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, così come modificato dalla legge di riforma del condominio, ha previsto un limite massimo alle deleghe che una singola persona può raccogliere nel contesto di condomini con un determinato numero di partecipanti. In tal senso è stabilito che “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” (art. 67, primo comma, disp. att. c.c.). I regolamenti condominiali possono contenere limiti più stringenti.
Nell’ambito dell’assemblea di condominio, è stata la giurisprudenza a chiarirlo, il delegato agisce per il delegante sulla base delle regole del mandato. Chi rappresenta, quindi, ha l’obbligo di agire secondo le indicazioni del suo mandante.
Ciò, ad esempio, vuol dire che il delegato dovrà votare come richiestogli dal delegante potendo accadere che il voto suo personale sia differente da quello della persona che è stato chiamato a rappresentare.
Le deleghe intestate all’amministratore o in esubero del numero massimo sono da non conteggiarsi. I condomini in questo caso hanno esercitato male il loro diritto alla rappresentanza e contano come assenti in assemblea. Le deleghe in questione non potranno essere conteggiate al fine dei quorum e non potranno valere in fase di votazione.